“Riprendiamo un articolo del Centro Studi Livatino sulla sentenza n. 135/2024 della Corte Costituzionale con la quale ha respinto le questioni di legittimità sollevate dal GIP di Firenze per l’estensione della legalizzazione del suicidio assistito. La Corte ha ribadito la validità della propria precedente delimitazione stabilita con la sentenza n. 242/2019, secondo cui l’aiuto al suicidio è non punibile solo se il paziente è sottoposto a “trattamenti di sostegno vitale”.
Il GIP di Firenze aveva contestato questa delimitazione, considerandola discriminatoria nei confronti dei pazienti non sottoposti a tali trattamenti. Tuttavia, la Corte ha chiarito che il requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale è fondamentale nella logica delle precedenti decisioni.
Inoltre, la Corte ha affrontato altre questioni di costituzionalità, ribadendo i limiti intrinseci dell’ammissibilità dell’aiuto al suicidio secondo l’ordinamento italiano. Ha messo in guardia contro una lettura soggettivistica del diritto alla vita e all’autodeterminazione, evidenziando i rischi di abusi e di “pressione sociale indiretta” su persone vulnerabili.
La Corte ha richiamato l’attenzione sul fatto che ogni vita ha una dignità inalienabile, indipendentemente dalle sue condizioni, e ha sottolineato che il divieto di aiuto al suicidio non costringe i pazienti a vivere una vita “non degna”. Questa sentenza si allinea con la giurisprudenza precedente, senza concedere ulteriori estensioni rispetto a quanto già stabilito.
Infine, la Corte ha precisato che il concetto di “trattamenti di sostegno vitale” deve essere valutato in relazione agli altri requisiti previsti per legittimare l’aiuto al suicidio, ma tale interpretazione non è vincolante per i giudici comuni né per gli operatori sanitari che possono rivederla anche in termini più restrittivi.”
Corte Costituzionale: altolà a ulteriori estensioni del suicidio assistito
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