CAREGIVER: STEADFAST CON LA PUBBLICA AGENDA “SUI TETTI” OFFRE PROPOSTE CONCRETE AL PARLAMENTO
On.li Senatori, On.li Deputati,
in merito alla proposta di legge di stabilità 2023, il network di circa novanta associazioni dell’Agenda “Ditelo sui tetti” (ww.suitetti.org), esprime innanzitutto condivisione per le annunciate scelte in tema di “natalità” e “famiglia”, che sembrano considerare la priorità segnalata anche nell’Agenda predisposta per le recenti elezioni del Parlamento: il baratro demografico.
Appare, inoltre, necessaria una ulteriore e specifica attenzione verso i più fragili perché non prevalga nei loro confronti la “cultura dello scarto”, in particolare finalmente pretendendo che il Sistema Sanitario renda accessibili a tutti gli italiani quelle cure palliative in situazioni di grave dolore, che sono state definite quali “diritti essenziali” dalla sentenza della corte costituzionale n. 242/2019, ma che attualmente sono ancora usufruibili da appena il 20/25% della popolazione, nonostante siano trascorsi oltre 12 anni dalla legge 38/20110, come si legge nella relazione unanime della XII Commissione della Camera dei deputati dell’aprile 2019! Nelle proposte che descriviamo, domandiamo non solo maggiori risorse per le terapie del dolore, ma anche di subordinare l’erogazione ordinaria dei fondi ai sistemi sanitari regionali all’impegno delle Regioni per elevare il servizio di cure palliative nei vari territori italiani. Quest’ultima ipotesi, pertanto, NON ha oneri, ma almeno rappresenterebbe un minimale parametro di maggiore attenzione verso quanto prioritariamente sottolineato dalla Consulta!
Allo stesso modo, ci appare importante che lo Stato tenda la mano verso chi si prenda cura, con tanti sacrifici personali, del prossimo più debole, attraverso semplici misure fiscali che rendano deducibili o detraibili le spese che i familiari e i caregiver si assumono affinché i più bisognosi abbiano adeguate assistenza e cure, così valorizzando, con la leva del fisco, le forme di solidarietà nei legami più stretti.
Esponiamo di seguito una scheda contenente dei “canoni” per sintetizzare i principi giuridici che si chiede di introdurre, con, quale allegato, una successiva possibile declinazione normativa degli stessi, che offriamo sommessamente al Vostro lavoro.
RingraziandoVi per l’attenzione, rimaniamo a disposizione, porgendo i saluti più cordiali.
Il network di associazioni dell’Agenda “Ditelo sui tetti” (ww.suitetti.org), dall’esperienza di ascolto di tante esperienze di accompagnamento e cura, anche grazie alle terapie del dolore (diritti essenziali per la sentenza della Corte costituzionale n. 242/201!), propongono al Governo e al Parlamento queste misure normative per sostenere sin dalla prossima legge di stabilità la solidarietà vissuta e le cure palliative.
N.B. Con il titolo di “canoni” (anticipati in corsivo da brevi chiose) si propongono principi giuridici che si chiede vengano inseriti nell’ordinamento, e di cui si suggeriscono possibili formule normative con ipotesi tecniche finali.
Primo canone – Sostegno fiscale all’assistenza h24 ai più fragili
«Gli oneri contributivi e retributivi sopportati da obbligati agli alimenti ai sensi dell’art. 433 c.c. per assunzioni di personale preposto all’assistenza domiciliare di soggetti in situazioni patologiche invalidanti siano resi deducibili dall’imponibile di chiunque fra i familiari ne assuma, totalmente o parzialmente, il relativo costo o, almeno, siano considerati congruamente consentendone la detrazione».
Le proposte normative sono finalizzate ad allargare verticalmente e orizzontalmente il sostegno verso soggetti più fragili (disabili, invalidi, anziani) presso le proprie abitazioni, per incrementare la deducibilità delle spese e per far accedere ai benefici fiscali non solo i diretti interessati che sostengano gli oneri per la propria assistenza, ma anche soggetti prossimi a chi soffre, riconoscendo con ciò la solidarietà naturale esistente e ponendo al centro della disciplina una relazione di prossimità e non un individuo. Il risultato dovrebbe essere quello di incentivare l’assunzione di oneri per assicurare una attenzione adeguata a chi è nella fragilità e nell’invalidità.
Secondo canone – Specialità dei caregiver
«L’assunzione di un familiare per l’assistenza ad altri soggetti più fragili del nucleo possa beneficiare dell’attenzione fiscale riservata agli addetti all’assistenza e sia considerata compatibile con altre occupazioni, in deroga al principio di esclusività d’impiego nei rapporti di lavoro dipendente o professionale. Alternativamente, possano i caregiver utilizzare le facilitazioni prevista dalla legge n. 104.
Stabilito, con il primo canone, un percorso di promozione per un sostegno ai più fragili, vanno poste in essere le condizioni affinché detto percorso possa essere soprattutto assunto da familiari (caregiver). Di conseguenza, si stabilisce che qualora sia il familiare a farsi carico di un soggetto fragile nel nucleo di appartenenza, il primo possa essere assunto a fini assistenziali, senza dover rinunciare ad un suo precedente impiego o alla propria libera professione ovvero modulando l’organizzazione dei due contemporanei impegni, assicurando che il caregiver non abbia un nocumento in termini di anzianità contributiva. Alternativamente a una assunzione, il caregiver possa beneficiare della disciplina della legge 104”
Terzo canone – Necessità della palliazione nel Sistema Sanitario
«In sede di legge di stabilità, la prossima ripartizione dei fondi del Sistema Sanitario, nei quali si devono incrementate le specifiche risorse per le terapie del dolore, venga condizionata alla presentazione entro il 30 gennaio 2023 da parte di ciascuna Regione di un piano di potenziamento delle cure palliative, al fine di raggiungere entro il 2027 almeno il 90% della relativa popolazione. Il monitoraggio è affidato ad Agenas a scadenze trimestrali. Il mancato rispetto del piano determina penalizzazioni nell’erogazione delle risorse alle regioni».
L’incremento delle cure palliative dipende da maggiori risorse, ma anche dalla assegnazione di un adeguato grado di priorità alle stesse da parte dell’attuale organizzazione dei Sistemi Sanitari regionali, come dimostrano le regioni più virtuose per tale profilo. Vanno, perciò, introdotti percorsi penalizzanti i Sistemi regionali che non si orientino in tal senso.
In attesa di una riforma organica dei temi dell’assistenza e dei caregiver, si propongono i seguenti contenuti alla legge di stabilità 2023 (in corsivo brevi spiegazioni sulla base dei “canoni” esposti)
Per una assistenza nell’appartenenza della “casa” sino ad h24:
1. Gli oneri per l’assunzione di soggetti addetti all’assistenza personale o familiare, compresi i caregiver, debbono essere considerati totalmente deducibili anche a favore degli obbligati agli alimenti (art. 433 cc) in modo da promuovere una fattiva solidarietà familiare, Quindi:
–Alla lett. b) dell’art. 10 del DPR n. 917/1986 (spese deducibili), dopo le parole “quelle di assistenza specifica” siano aggiunte le parole “nonché quelle inerenti alle retribuzione e contribuzione per gli addetti ai servizi domestici e alla assistenza personale o familiare, ivi compresi i soggetti di cui all’art. 1, comma 255, della legge n. 205/2017” (caregiver);
conseguentemente per effetto del comma 2 del medesimo articolo 10 del TUIR, dette spese divengono deducibili anche a favore di soggetti di cui all’art. 433 cod. civ. (familiari obbligati agli alimenti); conseguentemente vanno abrogati l’ultimo periodo dell’art. 10, comma 2, TUIR e la lett. i-septies dell’art. 15 TUIR in quanto diverrebbero ripetizioni di minor favore di fattispecie sovrapponibili.
2. In subordine al mancato accoglimento del n. 1), gli oneri per l’assunzione di soggetti addetti all’assistenza personale o familiare, compresi i caregiver, debbono essere considerati deducibili per gli obbligati agli alimenti (art. 433 cc) almeno fino a un limite congruo, in modo da promuovere una fattiva solidarietà familiare. Quindi:
– All’art. 10, comma 2, terzo periodo TUIR (deducibilità a favore degli obbligati agli alimenti per “addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale e familiare”), siano sostituite le parole “lire 3.000.000” con le parole “Euro 10.000 per ciascun soggetto ex art. 433 c.c.
3. In caso di non accoglimento dei nn. 1) e 2), gli oneri per l’assunzione di soggetti addetti all’assistenza personale o familiare, compresi i caregiver, possono essere considerati detraibili per gli obbligati agli alimenti (art. 433 cc) fino ad un limite congruo in modo da promuovere una fattiva solidarietà familiare, La detrazione compete per l’intero importo previsto e se l’ammontare della stessa è superiore a quello dell’imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l’eccedenza in diminuzione dell’imposta relativa al periodo d’imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi. Quindi:
– All’art. 15, comma 1, lett. i-septies TUIR siano sostituite le parole “2.100” con le parole “8.000” e le parole “, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro” siano abrogate,
conseguentemente, per rendere detraibile l’intera cifra di € 8.000,00, all’art. 15, comma 3 quater TUIR, sostituire le parole “lettere a) e b)” con le parole “lettere a), b) e i-septies)”; c
conseguentemente, allo stesso art. 15, comma 3 quater TUIR sia aggiunto il seguente periodo: “Se l’ammontare della detrazione spettante per le spese sanitarie di cui al comma 1, lett. c) e per gli oneri di cui al comma, lett. i-septies) è superiore a quello dell’imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l’eccedenza in diminuzione dell’imposta relativa al periodo d’imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi”.
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Per un ulteriore ed essenziale sostegno specifico ai cargiver:
4. L’art. 1, comma 254, della legge finanziaria 2018 ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, per interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale dell’assistente familiare; detto fondo deve essere adeguatamente incrementato. Quindi:
– All’art. 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole “con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020” siano sostituite dalle seguenti “con una dotazione di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025”.
5. La dedizione dei caregiver in situazioni di disabilità o invalidità o vecchiaia familiari è sovente penalizzata dal dover sacrificare la propria professione o addirittura dal dover rinunciare ad essa, stante il regime di esclusività degli impieghi ovvero non potendo almeno utilizzare gli istituti della legge 104/1992, cosicché per valorizzare detta presenza e, ancor più, sostenere forme di retribuzione agli stessi caregiver, si propongono le seguenti norme:
– All’art. 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sia aggiunto il seguente periodo: “I rapporti di dipendenza con caregiver familiari sono compatibili con l’esercizio di libere professioni e con altri contratti di lavoro dipendente, per i quali è applicata l’aspettativa finché venga prestata assistenza in ragione di un periodo pari o superiore alle 35 ore settimanali ovvero un regime di part time in caso di occupazione finalizzata all’assistenza di durata inferiore a al medesimo montante orario settimanale. L’eventuale differenza di standard contributivi rispetto allo status precedente all’occupazione come cargiver dà luogo a una relativa contribuzione figurativa, che verrà disciplinata con Decreto del Ministro del Lavoro da adottarsi entro 90 giorni dall’approvazione della presente legge”.
– All’art. 33, comma 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sia aggiunto il seguente periodo: “e ai caregiver familiari di cui all’art. 1, comma 255, della legge n. 205/2017”.
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Per innalzare sensibilmente la quota di popolazione cui assicurare le cure palliative
6. La legge n. 38/2010 ha disposto all’art. 12, al Comitato interministeriale per la programmazione economica, in attuazione dell’articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di vincolare, per un importo non inferiore a 100 milioni di euro annui, una quota del Fondo sanitario nazionale; detto fondo va sensibilmente incrementato. Quindi:
– All’art. 12, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38, le parole “100” siano sostituite con le parole “300”;
7. L’attuazione dei principi della legge n. 38/2010, specie alla luce della sentenza n. 242/2019 della Corte costituzionale che ha definito le cure palliative quali diritti essenziali della persona, deve costituire un adempimento regionale ai fini dell’accesso al finanziamento del Servizio sanitario a carico dello Stato, né possono essere più tollerate tanto sensibili diversità nella terapia del dolore fra i sistemi regionali. Va pertanto introdotta una dinamica procedimentale che faccia dipendere l’erogazione dei fondi strutturali per la sanità a tali sistemi regionali anche considerando la capacità di dare attuazione alla legge 38/2010. Quindi:
– All’art. 9 della legge 15 marzo 2010, n. 38 sia aggiunto il seguente comma: “La erogazione dei fondi per il funzionamento dei Sistemi Sanitari Regionali é condizionata alla presentazione entro il 30 gennaio di ciascun anno da parte di ogni Regione di un piano di potenziamento delle cure palliative, al fine di raggiungere entro il 2028 il 90% della relativa popolazione. Il monitoraggio è affidato ad Agenas che lo realizza a cadenze semestrali. Il mancato rispetto del piano determina la decurtazione del 10% dei fondi di cui al primo periodo, programmati per l’anno successivo”.
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