Questa mattina alla conferenza stampa organizzata dall’On. Maria Teresa Bellucci, il Presidente Emmanuele di Leo ha ribadito la contrarietà di Steadfast al referendum sulle droghe:
“Ringrazio per l’invito a questa importante conferenza stampa.
Ringrazio l’On. Maria Teresa Bellucci, l’On. Fabio Rampelli, il Sen. Alberto Balboni e tutti i presenti.
Premettendo che il mercato delle sostanze stupefacenti muove attività economiche per 16,2 miliardi di euro, di cui circa il 39% attribuibile al consumo dei derivati della cannabis e quasi il 32% all’utilizzo di cocaina.
Nel 2020 sul territorio Italiano sono state individuate 44 nuove sostanze psicoattive, la maggior parte riconducibili alla categoria dei catinoni sintetici.
Nel 2020, gli 8 decreti emanati dal Ministero della Salute per l’aggiornamento delle tabelle hanno portato all’aggiunta di 74 nuove sostanze a quelle attualmente controllate.
Alle Prefetture, sono pervenute 32.879 segnalazioni per detenzione di sostanze psicotrope per uso personale. Coinvolte 31.016 persone. Di queste il 9,4% è minorenne. Il 74% delle segnalazioni ha riguardato cannabis, il 19% cocaina.
Segnalati per reati penali droga-correlati sono state 31.335: il 43% denunciati per reati correlati a cannabis e suoi derivati, il 41% per cocaina e il 9% per eroina.
I procedimenti penali pendenti nel 2020 per reati di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti sono stati 92.875 e hanno coinvolto 189.707 persone, dati entrambi in crescita nell’ultimo quinquennio.
Sono stati 10.578 i soggetti condannati nel 2020 per reati di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti.
Il 29% dei soggetti condannati con sentenza definitiva era recidivo.
Alla fine del 2020 i detenuti per reati droga-correlati erano 18.697 e rappresentavano oltre un terzo della popolazione carceraria.
Nel 2020 i soggetti in carico ai Servizi Sociali della Giustizia Minorile per reati droga-correlati sono stati 3.622, circa un quinto del totale.
Ora il prossimo 15 febbraio la Corte Costituzionale è chiamata a decidere sull’ammissibilità del referendum abrogativo del Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309. Solo per farvi capire di cosa parliamo, potrei citarvi alcuni nomi dei promotori di questa iniziativa: Fattanza in abbondanza, Nonna canapa, Spinelli d’Italia, 6000 sardine… ecc.
Il portale dedicato all’iniziativa (cfr. www.referendum cannabis.it) come il materiale divulgativo ivi allocato (cfr. doc. 5, pp. 9-10) è soprattutto finalizzato, specie nei marchi e negli slogans, a dare evidenza al solo obiettivo di rendere la “cannabis legale”, benché assai più ampio sia lo spettro colpito dalla proposta.
Le ragioni di inammissibilità del quesito referendario sono:
1. nella subordinazione del legislatore in tema di disciplina degli stupefacenti a Convenzioni internazionali, e quindi nel limite costituito dall’art. 75 Cost. Poiché i promotori dell’attuale referendum pretendono:
(a) di legalizzare la coltivazione di tutte le sostanze stupefacenti,
(b) di eliminare la reclusione per tutte le condotte (diverse dalla coltivazione, che si vorrebbe del tutto lecita) riferibili alla canapa indiana, ciò confligge con la Convenzione unica sugli stupefacenti”, adottata a New York il 30 marzo 1961, e col Protocollo di emendamento della Convenzione medesima, adottato a Ginevra il 25 marzo 1972;
2) nella mancanza di chiarezza del quesito, essendo imprevedibili e incerti gli effetti derivanti dalla parziale abrogazione proposta, in contrasto con la trasparenza che dovrebbe orientare la volontà dell’elettore. I contenuti veicolati dal quesito sono plurimi, ampli e non omogenei, poiché riguardando:
a) se si voglia liberalizzare la coltivazione della cannabis (art. 73, commi 1 e 4);
b) se si voglia liberalizzare la coltivazione della cannabis, del papavero da oppio e/o della pianta della coca (art. 73, comma 1);
c) se si ritenga di escludere la relazione per il trasporto, lo spaccio, la vendita, la consegna di piccole quantità di cannabis (art. 73, comma 4);
d) se si sia d’accordo nell’escludere la reclusione per il commercio e lo spaccio anche e persino di ingenti quantità di marjuana e hashish (art. 73, comma 4);
e) se si voglia consentire di “fabbricare, raffinare, produrre” “le preparazioni contenenti” cannabis o derivati anche in difformità dalle “modalità indicate nella tabella dei medicinali” (art. 73, comma 4 con tinvia alla Tabella II);
f) se si voglia consentire a fronte di una sola multa di “fabbricare, raffinare, produrre” “le preparazioni contenenti” sostanze delle droghe leggere della Tabella IV anche in difformità dalle “modalità indicate nella tabella dei medicinali” e ciò anche a scopo medicinale al di fuori delle regole farmaceutiche (art. 73, comma 4 con rinvio alla Tabella IV);
g) se si voglia eliminare la possibilità che sia sospesa la patente di guida a chi “importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene” qualsiasi sostanza stupefacente compresa nelle Tabelle da I a IV (quali, ad esempio, oppio, eroina, cocaina, marjuana, hashish, ecc.) per uso personale.
3) sul carattere manipolato più che abrogativo che – in contrasto con la natura del referendum – ha questo quesito, poiché se venisse approvato il proposto referendum sarebbe legalizzata qualsiasi attività di coltivazione, non soltanto, cioè, quella in forma domestica, poiché l’abrogazione tranchant della parola ‘coltiva’ dall’art. 73, comma 1, DPR 209/1990, prescinde dall’estensione della stessa attività, il che significa che si potranno, lecitamente, attrezzare a coltivazione di coca, oppio e canapa indiana grandi e vasti fondi agricoli!
Così l’evidente maggiore remuneratività derivante dal dedicare un appezzamento di terreno alle piante di cannabis, di papavero da oppio e di coca invece che alle colture della tradizionale ortofrutta incentiverà agricoltori più o meno professionali a dedicarsi a questo nuovo mercato, spinti dall’esclusivo intento di profitti maggiori e più facili, con possibilità di spaziare all’oppio e alla coca.”
© Copyright 2024 Steadfast | Privacy policy